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Statuto |
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ASSOCIAZIONE ITALIANA PER L’ENNEAGRAMMA - A.I.E. Art. 1) E’ costituita l’Associazione Italiana per L’Enneagramma - A.I.E. Art. 2) L’Associazione Italiana per l’Enneagramma ha lo scopo di promuovere la conoscenza dell’Enneagramma quale importante mezzo di comprensione e trasformazione umana, quale sistema di integrazione psicologica e spirituale a livello individuale, di gruppo e comunitario. Tal fine persegue mediante seminari teorici, convegni, l’organizzazione di incontri, anche in piccoli gruppi, per approfondire la conoscenza del proprio tipo psicologico. A scopi formativi e informativi, l’Associazione cura la pubblicazione di un bollettino periodico, promuove la ricerca, la pubblicazione di opere e traduzioni sull’argomento ed incoraggia lo scambio con esperti di altri paesi. L’Associazione non ha fini di lucro. Art. 3) L’Associazione ha sede in Roma (00191), Via Francesco Saverio Nitti n° 15 e può aprire sedi regionali o territoriali. Una sede regionale deve contare almeno venti soci, una sede territoriale almeno dieci. Art. 4) Fanno parte dell’Associazione i soci fondatori ed ordinari. Sono soci fondatori i firmatari dell’Atto costitutivo. Sono soci ordinari coloro che chiedono di far parte dell’Associazione avendo già partecipato ad un corso base di enneagramma. La qualità di socio dà diritto di partecipare all’Assemblea ed alle attività svolte dall’Associazione. I soci sono tenuti a versare annualmente la quota associativa ed i contributi straordinari eventualmente deliberati dal Consiglio Nazionale e devono essere in regola con il versamento dei contributi annuali per partecipare all’Assemblea. Art. 5) Sono organi dell’Associazione: l’Assemblea Generale, il Consiglio Nazionale e il Presidente. Art. 6) L’Assemblea Generale, composta da tutti i soci, elegge tra gli associati il Consiglio Nazionale. L’Assemblea Generale approva il rendiconto economico annuale, propone le linee di orientamento dell’Associazione, procede alle eventuali modifiche dello Statuto, ratifica la costituzione di sedi regionali e territoriali, delibera lo scioglimento dell’Associazione e la liquidazione dei beni. Art. 7) L’Assemblea è convocata almeno una volta l’anno dal Consiglio Nazionale. Si dà notizia della convocazione tramite il bollettino periodico o per corrispondenza almeno due mesi prima. I soci possono partecipare all’Assemblea anche tramite delega scritta. Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi portatore di un massimo di cinque deleghe. Le deliberazioni dell’Assemblea sono prese a maggioranza di voti e, in prima convocazione con la presenza di almeno metà degli associati, di persona o per delega. In seconda convocazione la deliberazione è valida qualunque sia il numero degli intervenuti, comprese le deleghe. Art. 8) Il Consiglio Nazionale è composto di nove membri ed elegge nel suo seno il Presidente, il VicePresidente, il Tesoriere e il Segretario. Gli incarichi saranno svolti gratuitamente. Il Consiglio Nazionale ha tutti i poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione, tra i quali, in via semplificativa e non esaustiva, la realizzazione delle iniziative deliberate dall’Assemblea, il coordinamento e l’animazione delle attività rispondenti ai fini dell’Associazione, la creazione di commissioni per lo studio di particolari problemi, la nomina del direttore del bollettino. Il Consiglio Nazionale può delegare tutti o parte dei propri poteri. Art. 9) Il Consiglio Nazionale si incontra almeno una volta l’anno in occasione dell’Assemblea dei Soci e in altre occasioni per programmare l’incontro annuale e deliberare questioni riguardanti la vita dell’Associazione. Le deliberazioni del Consiglio Nazionale sono prese a maggioranza di voti. Le deliberazioni possono essere prese anche via fax purché firmate dai componenti, per adesione, in calce alla proposta. Art. 10) Il Consiglio Nazionale rimane in carica per un triennio. Ne è consentita la rielezione. Nel caso in cui, per un qualsiasi motivo, un membro del Consiglio Nazionale venisse meno, il Consiglio stesso provvederà a sostituire per cooptazione il/i membri mancanti, salvo ratifica dell’Assemblea dei Soci. Della cooptazione e della eventuale variazione delle cariche sociali viene data notizia nel bollettino dei soci. Art. 11) Il Presidente ha la rappresentanza legale e processuale dell’Associazione e viene eletto ogni tre anni dl Consiglio Nazionale. Il Presidente convoca e presiede l’Assemblea Generale e sovraintende le attività svolte dal Consiglio Nazionale. Al Presidente vanno indirizzate le richieste di apertura delle sedi regionali e territoriali. Il Vicepresidente collabora con il Presidente e lo sostituisce in tutte le sue funzioni e con tutti i suoi poteri in caso di temporaneo impedimento o assenza. Art. 12) Il Tesoriere cura l’amministrazione del patrimonio dell’Associazione, provvede alla riscossione delle quote annuali e straordinarie nonché al servizio di cassa, conserva i libri contabili curandone l’aggiornamento, presenta annualmente il rendiconto economico all’Assemblea Generale. Art. 13) Il Segretario redige e conserva i verbali delle riunioni dell’Assemblea e del Consiglio Nazionale. Art.
14) Il patrimonio dell’Associazione è costituito,
ai sensi dell’art. 37 c.c., dal fondo comune costituito dai contributi
dei soci e da eventuali altre entrate. Per tutta la durata dell’Associazione
i soci non possono chiederne la divisione.
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